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Normativa
Limiti numero dei tirocinanti
Il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57, art. 9, comma 12 prevede che, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel quale è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio, fatte salve le sedi decentrate della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per i tirocini si possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito elencati:
- aziende con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, possono inserire 1 tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti. Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0.5;
Non rientrano nel computo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
In deroga, i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato.
Assicurazioni
L’Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, la copertura antinfortunistica è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato prevista dal combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del T.U. I.N.A.I.L. – D.P.R. n. 1124/65 - e regolamentato dal D.M. 10.10.85 nonché per la responsabilità civile.
Polizze assicurative:
- Assicurazione Infortuni sul lavoro INAIL: Gestione per conto dello Stato prevista dal combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del T.U. INAIL (DPR N. 1124/65) e regolamentato dal D.M. 10/10/1985
- Assicurazione Infortuni: polizza n. 8/404324745 stipulata con la Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. con scadenza al 31/12/2024
- Responsabilità civile verso terzi: polizza n.7/409966378, stipulata con la Compagnia Axa Assicurazioni S.p.A. con scadenza al 31/12/2024
Le assicurazioni infortuni coprono il tirocinante nelle sedi del tirocinio, ma non nel tragitto per raggiungerle o nelle trasferte (il rischio in itinere è una garanzia operante solo all'estero).
Infortunio
Per l'Amministrazione universitaria vige l'obbligo di denuncia di infortuni che "attendano ad esperienze tecnico - scientifiche ed esercitazioni pratiche" alle Autorità di Pubblica Sicurezza e all'INAIL, per gli adempimenti successivi nelle rispettive competenze. Indipendentemente da ogni valutazione, circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità, lo studente infortunato dovrà ricevere le prime cure esclusivamente presso l'A.S.L. (Pronto Soccorso di un ospedale della provincia in cui si sia verificato l'infortunio) e dovrà far pervenire al Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica dell’Università, Ufficio Carriere Studenti, servizio di segreteria competente per Dipartimento - Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste - il certificato medico attestante la prognosi, entro 24 ore dall'infortunio. Detto certificato deve essere prodotto in originale (potrà eventualmente essere anticipato via email oppure consegnato agli sportelli).
Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza.
Ultimo aggiornamento: 01-08-2024 - 11:32